Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Art. 19 — Convalida degli eletti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Al Consiglio della Valle e' riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno. Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
