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Al Consiglio della Valle e' riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno. Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art19 · fonte su Normattiva