Art. 2 — Rinvio alle norme per la elezione della Camera dei deputati
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Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei Deputati. Per l'applicazione del citato testo unico, le parole: "Camera dei Deputati", "Deputati", "Segreteria della Camera dei Deputati", si intendono sostituite rispettivamente con le seguenti: "Consiglio della Valle", "Consiglieri regionali", "Segreteria del Consiglio della Valle".
Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 9 maggio 1978
