Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Art. 2 — Rinvio alle norme per la elezione della Camera dei deputati

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Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei Deputati. Per l'applicazione del citato testo unico, le parole: "Camera dei Deputati", "Deputati", "Segreteria della Camera dei Deputati", si intendono sostituite rispettivamente con le seguenti: "Consiglio della Valle", "Consiglieri regionali", "Segreteria del Consiglio della Valle".

Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 9 maggio 1978

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 35/1981

    Questione infondata
    26 febbraio 1981

    Ove si tratti di risolvere un solo problema di legittimita` costituzionale, e` compito della Corte costituzionale precisare se esista e quale sia, nella pluralita` di norme rimesse al suo esame, quella che "si presti - in ipotesi - a formare l'oggetto di una decisione di accoglimento additivo del tipo prospettato dai giudici a quibus, per colmare la mancata previsione di un compenso pari a tre giorni di ferie retribuite, relativamente alle elezioni comunali, provinciali e regionali". Nella specie, tale norma va identificata nell'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 che e` l'unica a prevedere il beneficio della corresponsione di tre giorni di ferie retribuite per i componenti gli uffici elettorali costituiti in occasione di elezioni politiche escludendo, implicitamente, i componenti degli uffici elettorali costituiti per ogni altro tipo di elezioni. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; l. 8 marzo 1951, n. 122; l. 17 febbraio 1968, n. 108; l. reg. Trentino-Alto Adige 23 luglio 1973, n. 9; l. reg. Sardegna 23 marzo 1961, n. 4, art. 79; l. 5 agosto 1962, n. 1257, art. 2; l. 3 febbraio 1964, n. 3, art. 3; l. reg. Friuli Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, art. 49; l. 23 maggio 1970, n. 352, art. 50, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 53 cost. · Art. 20 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art2 · fonte su Normattiva