Ove si tratti di risolvere un solo problema di legittimita` costituzionale, e` compito della Corte costituzionale precisare se esista e quale sia, nella pluralita` di norme rimesse al suo esame, quella che "si presti - in ipotesi - a formare l'oggetto di una decisione di accoglimento additivo del tipo prospettato dai giudici a quibus, per colmare la mancata previsione di un compenso pari a tre giorni di ferie retribuite, relativamente alle elezioni comunali, provinciali e regionali". Nella specie, tale norma va identificata nell'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 che e` l'unica a prevedere il beneficio della corresponsione di tre giorni di ferie retribuite per i componenti gli uffici elettorali costituiti in occasione di elezioni politiche escludendo, implicitamente, i componenti degli uffici elettorali costituiti per ogni altro tipo di elezioni. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; l. 8 marzo 1951, n. 122; l. 17 febbraio 1968, n. 108; l. reg. Trentino-Alto Adige 23 luglio 1973, n. 9; l. reg. Sardegna 23 marzo 1961, n. 4, art. 79; l. 5 agosto 1962, n. 1257, art. 2; l. 3 febbraio 1964, n. 3, art. 3; l. reg. Friuli Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, art. 49; l. 23 maggio 1970, n. 352, art. 50, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 53 cost. · Art. 20 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali