Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Art. 22 — Ricorso giurisdizionale in materia di eleggibilità

Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di eleggibilita', sia d'ufficio sia su ricorso, e' ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte di appello di Torino, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione. La Corte d'appello decide entro 90 giorni.

Testo vigente dal 24 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art22 · fonte su Normattiva