Art. 22 — Ricorso giurisdizionale in materia di eleggibilità
Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di eleggibilita', sia d'ufficio sia su ricorso, e' ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte di appello di Torino, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione. La Corte d'appello decide entro 90 giorni.
Testo vigente dal 24 agosto 1962
