Art. 27 — Ricorsi giurisdizionali per cause sopravvenute di ineleggibilità
Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilita' ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26, e' ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.
Testo vigente dal 24 agosto 1962
