Art. 33 — Norme sui ricorsi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1962 al 16 settembre 2010. Leggi il testo vigente →
Ai ricorsi alla Corte di appello di Torino previsti dalla presente legge si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni del titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. Ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali di cui agli articoli precedenti si applica inoltre la disposizione dell'articolo 40 della legge citata. I ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte di appello di Torino sospendono di dritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati.
Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 16 settembre 2010
