L'ultimo comma dell'art. 27 modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 23 aprile 1046, n. 219, e' sostituito dal seguente: "Al presidente dell'ufficio elettorate e' corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario giornaliero di lire 2000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 50 dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al 5° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito".

Testo vigente dal 26 gennaio 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art11 · fonte del testo