Il penultimo comma dell'art. 29 e' sostituito dal seguente: "Al segretario e' corrisposto dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorari - giornaliero di lire 1800, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 70 dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato).
Testo vigente dal 26 gennaio 1948
