Il penultimo comma dell'art. 29 e' sostituito dal seguente: "Al segretario e' corrisposto dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorari - giornaliero di lire 1800, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 70 dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato).

Testo vigente dal 26 gennaio 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art13 · fonte del testo