Il primo e l'ultimo comma dell'art. 28 sono sostituiti dai seguenti: "Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista, se gia' designati, procede della nomina degli scrutatori tra gli elettori del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatori, esclusi sempre i candidati. Qualora la nomina non sia fatta l'unanimita', ciascun membro della Commissione votera' per due nomi e si proclameranno eletti coloro che avranno ottenuto un maggior numero di voti. A parita' di voti sara' proclamato eletto l'anziano di eta'". "A ciascuno degli scrutatori il Comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere l'onorario giornaliero di lire 1500 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari il grado 70 del ruoli dell'Amministrazione dello Stato di funzionari statali di grado superiore al 70 spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito".

Testo vigente dal 26 gennaio 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art12 · fonte del testo