L'art. 11 e' sostituito dal seguente: "Non sono eleggibili:

  • 1)coloro che in proprio o in qualita' di rappresentanti legali di societa' o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazione amministrative di notevole entita' economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione e' sottoposta;
  • 2)i rappresentanti, amministratori e dirigenti di societa' e imprese volte al profitto di privati e sussidiati dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;
  • 3)i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, societa' e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra. Dalla ineleggibilita' sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri di prefettura".

Testo vigente dal 26 gennaio 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art7 · fonte del testo