Il primo comma dell'art. 13 e' sostituito dai seguenti: "I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della, Costituzione".

Testo vigente dal 26 gennaio 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art8 · fonte del testo