La presentazione delle candidature per i singoli collegi e fatta per gruppi ai quali i candidati, aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati ((...)) non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. ((La presentazione puo' avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale)). ((A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 276)). Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo. ((Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 276)). La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu' di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e' ridotto della meta'. ((Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 276)). L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature ((in altri collegi)). La documentazione relativa ai gruppi dei candidati deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralita' di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Testo vigente dal 21 agosto 1993

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 1993

Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 1991 al 21 agosto 1993. 178 parole tolte, 117 parole aggiunte.

La presentazione delle candidature per i singoli collegi e fatta per gruppi ai quali i candidati, aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati tolto: anche se relative alla stessa personaaggiunto: ... non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. tolto: Nessun aggiunto: La presentazione puo' avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale. A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di tolto: una regione e per piu' di tre collegi. La candidatura della stessa persona in piu' di una regione importa nullita' della elezione. Se il candidato ha accettato la candidatura in piu' di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state indicate per ultimo. Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i candidati non possono presentarsi in piu' di due collegi aggiunto: un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 276. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, … presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo. tolto: E' consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione, di piu' gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi aggiunto: Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 276. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei … collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e' ridotto della meta'. tolto: Si applicano le norme concernenti la esenzione dalle sottoscrizioni, di cui al primo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, ed al comma 2 dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53 aggiunto: Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 276. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in tolto: collegi di altre regioni aggiunto: altri collegi. La documentazione relativa ai gruppi dei candidati deve essere presentata per ciascuna regione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1948-02-06;29~art9 · fonte del testo