Art. 4 — Contributo di interesse
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Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante la corresponsione alla impresa medesima - per l'intera durata dei finanziamenti stessi - di un contributo nel pagamento degli interessi nella misura del 3,50 per cento annuo. Il suddetto contributo e' accordato con decreto del Ministro per la marina mercantile, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, all'uopo integrato con due membri effettivi designati dal Ministro per la marina mercantile. Il contributo medesimo e' pagato, durante il periodo di ammortamento, salvo quanto disposto dal successivo articolo 5, per il tramite dell'Istituto finanziatore, alla scadenza delle annualita' o semestralita' relative a ciascun finanziamento in una misura costante pari alla differenza tra la rata dovuta dall'impresa all'istituto finanziatore in base al tasso contrattuale stabilito e quella che risulterebbe deducendo dal detto tasso il concorso statale nel pagamento degli interessi. Durante il periodo di somministrazione del finanziamento, tale contributo e' calcolato, invece, con riferimento all'ammontare di ciascuna somministrazione. Il pagamento di cui al precedente comma non puo' comunque essere effettuato prima del completamento dei relativi lavori. In nessun caso il predetto contributo e' cumulabile con analoghi contributi corrisposti dallo Stato o da altri enti a norma di leggi e regolamenti speciali, anche di carattere regionale. Ove la concessione dei contributi previsti dalle dette leggi e regolamenti speciali sia subordinata alla esecuzione dei lavori in cantieri di una parte determinata del territorio nazionale, ai lavori stessi non si applicano le disposizioni della legge 17 luglio 1954, n. 522, e successive modifiche, per commesse successive al 30 giugno 1962.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1962 al 7 luglio 1970
