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Per la concessione del contributo relativo ai finanziamenti di (cui all'articolo 2 per lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni di navi mercantili, sono autorizzati limiti di impegno annui di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1964-65: le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi. I conseguenti stanziamenti saranno inseriti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. All'onere di 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1962 al 19 luglio 1964

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urn:nir:stato:legge:1962-01-09;1~art8 · fonte su Normattiva