Art. 8 — Stanziamenti
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Per la concessione del contributo relativo ai finanziamenti di (cui all'articolo 2 per lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni di navi mercantili, sono autorizzati limiti di impegno annui di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1964-65: le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi. 2 3 I conseguenti stanziamenti saranno inseriti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. All'onere di 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 giugno 1964, n. 461
2La L. 21 giugno 1964, n. 461 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire 250.000.000 nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1965, 1966 e 1967 e di lire 250.000.000 nell'esercizio finanziario 1968."
L. 24 maggio 1967, n. 451
3La L. 24 maggio 1967, n. 451 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 e 1970."
Testo in vigore dal 12 luglio 1967 al 7 luglio 1970
