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1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non piu' tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni. 2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5. 3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresi', un foglio con le indicazioni delle modalita' per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6. 4. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un elettore. 5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, puo' rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo. 6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. 7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. 8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

Testo in vigore dal 5 gennaio 2002 al 1 marzo 2008

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 63/2018

    Questione inammissibile
    27 marzo 2018

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione sull'interesse ad agire in accertamento davanti al giudice ordinario; e per risolvibilità in altra sede dell'incertezza sulla pienezza del diritto al voto nelle operazioni referendarie - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, 4-bis, 12 e 14 della legge n. 459 del 2001, censurati dal Tribunale di Venezia, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 48, primo, secondo e terzo comma, Cost., nella parte in cui disciplinano le modalità di esercizio del voto per corrispondenza dei cittadini italiani residenti all'estero. Pur essendo evidenziate oggettive criticità della normativa denunciata quanto al bilanciamento della "effettività" del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero con gli imprescindibili requisiti di personalità, libertà e segretezza del voto stesso, il mero riferimento all'interesse all'accertamento giudiziale della concreta volontà della legge, sulla pienezza del diritto di voto del residente all'estero, con riguardo alla (allora) futura consultazione referendaria, senza alcun'altra indicazione, nemmeno sintetica o per relationem (della situazione soggettiva e/o oggettiva che risulterebbe, nel caso concreto, potenzialmente impeditiva della segretezza del voto), non può essere considerato motivazione sufficiente e non implausibile dell'esistenza dell'interesse ad agire, idonea, in quanto tale, a escludere un riesame da parte della Corte costituzionale dell'apprezzamento compiuto dal giudice a quo ai fini dell'ammissibilità dell'azione. Inoltre - diversamente dalle ipotesi di elezione del Parlamento nazionale (i cui risultati sono esclusivamente rimessi al controllo delle Camere di appartenenza ex art. 66 Cost.) e analogamente all'ipotesi di elezione dei membri italiani del Parlamento europeo - l'incertezza sulla pienezza del diritto di voto nella procedura referendaria non può essere considerata costituzionalmente insuperabile nel senso di non poter essere risolta, sul piano costituzionale, se non ammettendo un'azione del tipo di quella proposta nel giudizio a quo, atteso che nella procedura referendaria sono espressamente previste la reclamabilità delle operazioni di voto all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (artt. 23 della legge n. 352 del 1970 e 20, comma 3, del d.P.R. n. 104 del 2003) e la loro successiva sottoponibilità all'esame dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, il quale è legittimato a sollevare incidente di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017 e n. 1 del 2014, e sentenza n. 110 del 2015, sulle diverse possibilità di accertamento della pienezza del diritto di voto nelle elezioni del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo ). L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: ordinanze n. 14 del 2009 e n. 1 del 2009 ).

    Art. 1 cost. · Art. 48 cost. · Art. 702-bis c.p.c. · Art. 66 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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