1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione dei referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 7, primo comma, dopo le parole: "di un comune della Repubblica", sono inserite le seguenti: "o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero";
- b)all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero";
- c)all'articolo 8, terzo comma, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione e' fatta dal console d'Italia competente";
- d)all'articolo 8, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: "elettorali dei comuni medesimi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero";
- e)all'articolo 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche', per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".
Testo vigente dal 5 gennaio 2002
