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Chiunque intenda gestire una stazione di fecondazione equina, pubblica o privata, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Istituto di incremento ippico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, competente per territorio, il quale provvede su conforme parere della Commissione di approvazione dei cavalli ed asini stalloni di cui al successivo articolo 9. L'autorizzazione ha la durata di tre anni, e' personale ed e' rinnovabile.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;127~art1 · fonte del testo