Provvedimento abrogato dalla l. 15 gennaio 1991, n. 30 come modificata dalla l. 3 agosto 1999, n. 280.
Abrogato dal 28 agosto 1999
Provvedimento abrogato dalla l. 15 gennaio 1991, n. 30 come modificata dalla l. 3 agosto 1999, n. 280.
Abrogato dal 28 agosto 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999. 85 parole tolte, 18 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti gli istituti di incremento ippico e l'Associazione italiana allevatori, determinera' annualmente, per ciascuna circoscrizione, con proprio decreto, la quota da versare, a titolo di rimborso spese, dai richiedenti la autorizzazione a gestire stazioni di fecondazione equina e dai richiedenti la visita di approvazione degli stalloni. Il controllo sulla gestione dei fondi derivanti dalle quote anzidette spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui devono essere inviati i rendiconti entro il mese di giugno di ogni anno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 GENNAIO 1991, N. 30 COME MODIFICATA DALLA L. 3 AGOSTO 1999, N. 280
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-03;127~art12 · fonte del testo