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L'approvazione degli stalloni alla riproduzione e' negata nei seguenti casi:

  • a)eta' inferiore a 30 mesi;
  • b)malattie contagiose croniche;
  • c)corneggio cronico (sibilo, rantolo);
  • d)bolsaggine;
  • e)aneurosi;
  • f)oftalmia interna periodica (luna);
  • g)criptorchisia;
  • h)tara, vizi e difetti di conformazione trasmissibili e dannosi alla riproduzione;
  • i)constatata scarsa fertilita';
  • l)esito sfavorevole del controllo della discendenza;
  • m)razza in contrasto con l'indirizzo o gli indirizzi zootecnici stabiliti nella zona. Il giudizio di merito della Commissione e' insindacabile.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;127~art14 · fonte del testo