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I cavalli e gli asini stalloni non approvati dalle Commissioni di visita di cui agli articoli 9 e 10 saranno, a cura delle Commissioni stesse marcati a fuoco sulla faccia laterale sinistra del collo con la lettera R, tranne che l'approvazione sia stata negata per difetto dei requisiti di cui alle lettere a) ed m) del precedente articolo. I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere all'Istituto incremento ippico competente per territorio, entro dieci giorni dall'avvenuta castrazione o macellazione, la relativa attestazione da rilasciarsi dall'autorita' veterinaria competente o dal direttore del macello. E' fatto divieto di alienare a qualsiasi titolo, prima dell'avvenuta castrazione, il riproduttore non approvato. Nel caso non sia stato provveduto, nel termine prescritto, alla castrazione o macellazione, l'istituto incremento ippico procedera' d'ufficio, a spese ed a rischio del proprietario alla castrazione del riproduttore non approvato.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;127~art15 · fonte del testo