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Il gestore della stazione di fecondazione ha i seguenti obblighi:
- a)rilasciare, dopo il primo salto dello stallone, ai proprietari delle cavalle o delle asine saltate, il certificato di avvenuto accoppiamento debitamente compilato e firmato dal gestore stesso o da persona dal medesimo incaricata;
- b)non rilasciare duplicati dei certificati di accoppiamento;
- c)non attribuire per la riproduzione piu' di 80 cavalle od asine per stallone;
- d)non ammettere alla riproduzione fattrici non appartenenti alla razza o alla produzione tipica indicata nell'attestato di approvazione dello stallone;
- e)non mantenere nella stazione di fecondazione, cavalli od asini maschi interi di eta' superiore a due anni non approvati, anche se adibiti al servizio di esplorazione;
- f)restituire, per ciascun stallone, all'istituto di incremento ippico competente per territorio, al termine della stagione di fecondazione ed in ogni caso non oltre il 30 settembre, l'attestato di approvazione, il bollettario dei certificati di accoppiamento, comprese le bollette non utilizzate ed il prospetto nel quale sono riportati i dati della produzione ottenuta nella stagione di fecondazione dell'anno precedente.
Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999
