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I possessori di cavalle o di asine pregne o seguite da redo, a richiesta degli agenti indicati nell'articolo 23, debbono esibire il certificato di fecondazione, che per i redi deve recare apposita dichiarazione di nascita compilata e firmata dal veterinario condotto.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;127~art17 · fonte del testo