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Norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina

Art. 20

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999. Leggi il testo vigente →

In caso di recidiva le pene stabilite dai precedenti articoli 18 e 19, sono aumentate sino al doppio.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999

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2 versioni dal 1963

versione dal 2 marzo 1963versione dal 28 agosto 1999
1963oggi
  1. 28 agosto 1999 — oggiabrogatoper 27 anni
  2. 2 marzo 1963 — 28 agosto 1999testo originarioper 37 anni

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;127~art20 · fonte del testo

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