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Il proprietario di fattrici gravide o seguite da redo, che a richiesta degli agenti indicati nel successivo articolo 23, non sia in grado di presentare il certificato di fecondazione o di nascita, verra' punito con l'ammenda di lire 20.000.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;127~art21 · fonte del testo