Provvedimento abrogato dalla l. 15 gennaio 1991, n. 30 come modificata dalla l. 3 agosto 1999, n. 280.
Abrogato dal 28 agosto 1999
Provvedimento abrogato dalla l. 15 gennaio 1991, n. 30 come modificata dalla l. 3 agosto 1999, n. 280.
Abrogato dal 28 agosto 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999. 79 parole tolte, 18 parole aggiunte.
tolto: Qualora il gestore della stazione di fecondazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dalle disposizioni della riproduzione equina, il competente istituto di incremento ippico, su conforme parere della Commissione di approvazione, puo' revocare, dalla successiva stagione di fecondazione, per uno o piu' anni, l'autorizzazione a gestire la stazione, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 19, 20 e 21. Contro il provvedimento di revoca e' ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 GENNAIO 1991, N. 30 COME MODIFICATA DALLA L. 3 AGOSTO 1999, N. 280
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-03;127~art22 · fonte del testo