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Qualora il gestore della stazione di fecondazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dalle disposizioni della riproduzione equina, il competente istituto di incremento ippico, su conforme parere della Commissione di approvazione, puo' revocare, dalla successiva stagione di fecondazione, per uno o piu' anni, l'autorizzazione a gestire la stazione, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 19, 20 e 21. Contro il provvedimento di revoca e' ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;127~art22 · fonte del testo