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La vigilanza sull'osservanza delle presenti norme e' affidata ai componenti delle Commissioni per l'approvazione degli stalloni, ai tecnici degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, al personale degli istituti incremento ippico, ai veterinari provinciali, consorziali e comunali, nonche' al Corpo forestale dello Stato, alle guardie municipali campestri e giurate, e agli agenti tutti della forza pubblica.
Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999
