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E' vietato adibire alla riproduzione cavalli o asini stalloni che non siano stati preventivamente approvati. La valutazione degli stalloni degli Istituti di incremento ippico e' di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale la effettua in base alle norme che regolano il funzionamento degli Istituti stessi.
Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999
