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Secondo le modalita' che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge, all'acquirente di gas di petrolio liquefatti in bombole di capacita' volumetrica non inferiore ai 5 litri, deve essere consegnata, a cura del venditore, una polizza di utenza, rilasciata dall'impresa distributrice sulla quale sono riportate la denominazione e la sede dell'impresa distributrice, le generalita' e il domicilio dell'utente e la forma della copertura assicurativa. Copia della polizza, sottoscritta dall'utente, contenente l'impegno alla restituzione della bombola in suo possesso o, in mancanza, a pagare all'impresa la somma di lire cinquemila, deve essere conservata dall'impresa distributrice. Tale copia, che deve essere restituita all'utente all'atto della riconsegna della bombola, costituisce titolo per ottenere ingiunzione, provvisoriamente esecutiva, di consegna o pagamento, ai sensi degli articoli 633 e 642 del codice di procedura civile. La polizza di utenza esente da imposta di registro e bollo.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1973 al 16 gennaio 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-02-02;7~art6 · fonte del testo