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((L'utente finale del servizio di distribuzione del gas di petrolio liquefatto in bombole di capacita' volumetrica non inferiore ai sedici litri deve corrispondere alla impresa distributrice, tramite il venditore, un deposito cauzionale infruttifero a garanzia della restituzione della bombola di ammontare pari, per ciascuna bombola, a lire diecimila. Detto ammontare potra' essere modificato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il venditore e' obbligato a richiedere le cauzioni e ne e' responsabile verso l'impresa distributrice, cui deve un rendiconto mensile. Per ogni cauzione ricevuta il venditore deve consegnare all'utente una quietanza. L'importo delle cauzioni deve essere investito entro il mese successivo a quello della riscossione della cauzione in titoli dello Stato ovvero garantiti dallo Stato. Gli interessi relativi, dedotti gli oneri per gli adempimenti di cui al presente articolo ed al precedente articolo 5, devono essere versati entro il 30 gennaio di ogni anno alle tesorerie provinciali ed affluiranno al fondo di cui all'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308. Le imprese distributrici di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad investire le cauzioni, fino al 40 per cento del loro ammontare globale, per la realizzazione - di impianti fissi nel settore del gas di petrolio liquefatto, con priorita' per impianti di ricevimento costiero e di stoccaggio del gas. A tal fine le imprese devono presentare progetti specifici al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale con il decreto di autorizzazione puo' condizionare allo stato di avanzamento dei lavori, ovvero al positivo collaudo di essi, lo svincolo della percentuale di cauzioni liberata a copertura degli investimenti in impianti fissi autorizzati ai sensi del presente comma. L'impresa distributrice deve tenere una contabilita' specifica delle cauzioni, facendo risultare mediante rendiconti trimestrali, da inviare entro due mesi dalla chiusura del trimestre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il numero e l'ammontare delle quietanze rilasciate, il numero e l'ammontare delle quietanze per le quali sia stata restituita la cauzione, l'importo netto risultante dalla differenza tra le cauzioni incassate e quelle restituite corrispondente all'acquisto mensile dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonche' il numero e la qualita' dei titoli acquistati. La cauzione e' restituita all'atto della definitiva restituzione del contenitore e della relativa quietanza. In caso di dispersione o di distruzione del contenitore l'impresa distributrice ha diritto ad incamerare l'importo della cauzione)).

Testo in vigore dal 16 gennaio 1986 al 30 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 gennaio 1986

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1973 al 16 gennaio 1986. 131 parole tolte, 383 parole aggiunte.

tolto: Secondo le modalita' che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge, all'acquirente diaggiunto: L'utente finale del servizio di distribuzione del gas di petrolio tolto: liquefatti aggiunto: liquefatto in bombole di capacita' volumetrica non inferiore ai tolto: 5 litri, deve essere consegnata, a cura del venditore, una polizza di utenza, rilasciata dall'impresa distributrice sulla quale sono riportate la denominazione e la sede dell'impresa distributrice, le generalita' e il domicilio dell'utente e la forma della copertura assicurativa. Copia della polizza, sottoscritta dall'utente, contenente l'impegno alla restituzione della bombola in suo possesso o, in mancanza, a pagare all'impresa la somma di lire cinquemila, deve essere conservata dall'impresa distributrice. Tale copia, che deve essere restituita all'utente all'atto della riconsegna della bombola, costituisce titolo per ottenere ingiunzione, provvisoriamente esecutiva, di consegna o pagamento, ai sensi degli articoli 633 e 642 del codice di procedura civile. La polizza di utenza esente da imposta di registro e bollo aggiunto: sedici litri deve corrispondere alla impresa distributrice, tramite il venditore, un deposito cauzionale infruttifero a garanzia della restituzione della bombola di ammontare pari, per ciascuna bombola, a lire diecimila. Detto ammontare potra' essere modificato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il venditore e' obbligato a richiedere le cauzioni e ne e' responsabile verso l'impresa distributrice, cui deve un rendiconto mensile. Per ogni cauzione ricevuta il venditore deve consegnare all'utente una quietanza. L'importo delle cauzioni deve essere investito entro il mese successivo a quello della riscossione della cauzione in titoli dello Stato ovvero garantiti dallo Stato. Gli interessi relativi, dedotti gli oneri per gli adempimenti di cui al presente articolo ed al precedente articolo 5, devono essere versati entro il 30 gennaio di ogni anno alle tesorerie provinciali ed affluiranno al fondo di cui all'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308. Le imprese distributrici di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad investire le cauzioni, fino al 40 per cento del loro ammontare globale, per la realizzazione - di impianti fissi nel settore del gas di petrolio liquefatto, con priorita' per impianti di ricevimento costiero e di stoccaggio del gas. A tal fine le imprese devono presentare progetti specifici al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale con il decreto di autorizzazione puo' condizionare allo stato di avanzamento dei lavori, ovvero al positivo collaudo di essi, lo svincolo della percentuale di cauzioni liberata a copertura degli investimenti in impianti fissi autorizzati ai sensi del presente comma. L'impresa distributrice deve tenere una contabilita' specifica delle cauzioni, facendo risultare mediante rendiconti trimestrali, da inviare entro due mesi dalla chiusura del trimestre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il numero e l'ammontare delle quietanze rilasciate, il numero e l'ammontare delle quietanze per le quali sia stata restituita la cauzione, l'importo netto risultante dalla differenza tra le cauzioni incassate e quelle restituite corrispondente all'acquisto mensile dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonche' il numero e la qualita' dei titoli acquistati. La cauzione e' restituita all'atto della definitiva restituzione del contenitore e della relativa quietanza. In caso di dispersione o di distruzione del contenitore l'impresa distributrice ha diritto ad incamerare l'importo della cauzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-02-02;7~art6 · fonte del testo