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I distributori di gas di petrolio liquefatti in bombole possono detenere nei loro negozi solo recipienti contenenti gas di petrolio liquefatti posti in commercio da imprese che abbiano ottemperato agli obblighi assicurativi previsti nella presente legge. Devono altresi' disporre di un deposito o di un reparto separato per ogni marca di gas secondo le modalita' da stabilirsi nel regolamento di applicazione della presente legge, tenuto conto del numero delle bombole depositate.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1973 al 30 marzo 2006
