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Per ogni recipiente contenente gas di petrolio liquefatti, l'utente deve essere in possesso della relativa polizza di utenza. Gli utenti che detengano recipienti per gas di petrolio liquefatti di capacita' non inferiore ai cinque litri devono, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adempiere a quanto disposto nel precedente comma, restituendo le bombole per le quali non abbiano la polizza di utenza. Gli inadempienti sono puniti con l'ammenda di lire 30 mila.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1973 al 16 gennaio 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-02-02;7~art8 · fonte del testo