Art. 8
Provvedimento abrogato dal d.lgs 22 febbraio 2006, n. 128.
Abrogato dal 30 marzo 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs 22 febbraio 2006, n. 128.
Abrogato dal 30 marzo 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1958 al 30 marzo 2006. 147 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque detiene a scopo di commercio o mette comunque in circolazione recipienti aventi marchi o indicazioni di ditte o di gas, diversi da quelli prescritti dall'art. 4, e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni recipiente risultato irregolare. Qualora i recipienti risultati irregolari siano dieci o piu', alla pena dell'ammenda puo' essere sostituita quella dell'arresto, da un mese ad un anno. Chiunque non provvede alle denunce disposte dallo ultimo comma dell'art. 4 e' punito con l'ammenda, da lire 20.000 a lire 100.000. Chiunque, diffidato dall'azienda fornitrice, con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, omette di restituire all'azienda stessa, entro due mesi dalla diffida, un recipiente che deve essere sottoposto alle prove e verifiche periodiche ai sensi dell'art. 44 del regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 824, e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 30.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 22 FEBBRAIO 2006, N. 128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-21;327~art8 · fonte del testo