Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti ospedalieri procedono alla ricognizione della esposizione debitoria con atto deliberativo soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132. La deliberazione deve contenere, per ciascuna spesa, l'esatto ammontare dell'impegno, l'indicazione del creditore e gli estremi del relativo provvedimento deliberativo divenuto esecutivo ai sensi di legge. Il collegio dei revisori attesta con apposito verbale la regolarita' delle spese elencate nel predetto atto deliberativo. Copia autentica della deliberazione di cui al secondo comma, munita degli estremi di esecutivita', e' inviata al Ministero del tesoro unitamente all'attestazione del collegio dei revisori entro trenta giorni dall'approvazione dell'organo di controllo. La liquidazione dei debiti e' disposta dagli enti ospedalieri con espresso riferimento alla deliberazione di cui al precedente comma e nei limiti di spesa nella stessa indicati.

Testo vigente dal 2 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-31;72~art4 · fonte su Normattiva