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Il personale direttivo delle scuole professionali di cui al precedente articolo, in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in istituti tecnici femminili e fornito di laurea o diploma di istituto superiore di magistero alla data di entrata in vigore della, presente legge, e' inquadrato nel ruolo direttivo degli istituti tecnici femminili, in base al giudizio di una Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione la quale sottoporra' il suddetto personale ad un esame-colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1962-12-18;1740~art2 · fonte del testo