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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008. 139 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Il personale insegnante e tecnico delle scuole professionali di cui all'articolo 1, in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in istituti tecnici femminili, o da nominare in base a concorsi indetti prima della data stessa, per posti di ruolo nelle scuole medesime, potra' essere inquadrato nei ruoli degli istituti tecnici femminili, secondo le modalita' previste dalla citata legge 8 luglio 1956, n. 782, e successive modificazioni, per le scuole professionali annesse a scuole di magistero professionale per la donna. Il personale tecnico di ruolo speciale transitorio delle scuole di magistero professionale per la donna, in servizio al 30 settembre 1960, sara' nominato nei posti corrispondenti degli istituti tecnici femminili con effetto dalla data di passaggio nei ruoli ordinari, dopo aver superato l'esame previsto dall'articolo 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-18;1740~art3 · fonte del testo