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Il personale insegnante e tecnico delle scuole professionali di cui all'articolo 1, in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in istituti tecnici femminili, o da nominare in base a concorsi indetti prima della data stessa, per posti di ruolo nelle scuole medesime, potra' essere inquadrato nei ruoli degli istituti tecnici femminili, secondo le modalita' previste dalla citata legge 8 luglio 1956, n. 782, e successive modificazioni, per le scuole professionali annesse a scuole di magistero professionale per la donna. Il personale tecnico di ruolo speciale transitorio delle scuole di magistero professionale per la donna, in servizio al 30 settembre 1960, sara' nominato nei posti corrispondenti degli istituti tecnici femminili con effetto dalla data di passaggio nei ruoli ordinari, dopo aver superato l'esame previsto dall'articolo 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008
