Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008. 95 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il personale di cui ai precedenti articoli conservera' nei ruoli degli istituti tecnici femminili i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1051, e successive modificazioni e integrazioni. Il personale che non sara' inquadrato in base alla presente legge, nonche' quello di ruolo speciale transitorio delle scuole professionali isolate continuera' ad appartenere al proprio ruolo restando temporaneamente in servizio presso gli istituti tecnici femminili. Esso peraltro potra' essere trasferito in altri tipi di scuole nelle quali, per legge, e' previsto il trasferimento o il passaggio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-12-18;1740~art5 · fonte del testo