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Il personale di cui ai precedenti articoli conservera' nei ruoli degli istituti tecnici femminili i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1051, e successive modificazioni e integrazioni. Il personale che non sara' inquadrato in base alla presente legge, nonche' quello di ruolo speciale transitorio delle scuole professionali isolate continuera' ad appartenere al proprio ruolo restando temporaneamente in servizio presso gli istituti tecnici femminili. Esso peraltro potra' essere trasferito in altri tipi di scuole nelle quali, per legge, e' previsto il trasferimento o il passaggio.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1962-12-18;1740~art5 · fonte del testo