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L'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle soppresse scuole statali di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili viene esteso, secondo le modalita' contemplate nella legge 8 luglio 1956, n. 782, e successive modificazioni, a coloro i quali erano nei ruoli delle predette scuole al 30 settembre 1960, con decorrenza dal 1 ottobre 1960.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1962-12-18;1740~art6 · fonte del testo