Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1970 al 22 dicembre 2008. 57 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere le integrazioni delle indennita' di abbattimento previste dall'articolo 2 con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro per la sanita' potra' emettere senza limiti di importo in deroga al disposto dell'articolo 56 del regio decreto 18 settembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-10-28;865~art4 · fonte del testo