Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1970 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere le integrazioni delle indennita' di abbattimento previste dall'articolo 2 con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro per la sanita' potra' emettere senza limiti di importo in deroga al disposto dell'articolo 56 del regio decreto 18 settembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.

Testo in vigore dal 30 novembre 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-10-28;865~art4 · fonte del testo