I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma dell'articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente. ((I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)). Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente. Ferma restando la responsabilita' personale del consulente, questi puo' avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all'attivita' professionale.

Testo vigente dal 3 dicembre 2005

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 242/1988

    Parametro
    3 marzo 1988

    Dichiara manifestamente inammissibili i ricorsi proposti dalla Provincia Autonoma di Bolzano, avverso, rispettivamente il decreto 25 novembre 1983 (confl. n. 2/1984) e il decreto 19 novembre 1984 (confl. n. 13/1985), entrambi del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.…

    Art. 3 Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro · Art. 2 Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1979-01-11;12~art2 · fonte su Normattiva