Art. 25 — Vigilanza sul Consiglio nazionale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1979 al 8 maggio 2010. Leggi il testo vigente →
La vigilanza sul Consiglio nazionale e' esercitata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio nazionale puo' essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarita'. In caso di scioglimento del Consiglio nazionale le relative funzioni sono affidate a un commissario straordinario, che provvede entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1979 al 8 maggio 2010
