Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro

Art. 25 — Vigilanza sul Consiglio nazionale

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La vigilanza sul Consiglio nazionale e' esercitata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio nazionale puo' essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarita'. In caso di scioglimento del Consiglio nazionale le relative funzioni sono affidate a un commissario straordinario, che provvede entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1979 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1979-01-11;12~art25 · fonte su Normattiva