I membri del consiglio provinciale devono astenersi quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati dall'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio provinciale. Se non e' disponibile il numero di componenti del consiglio che e' prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al consiglio provinciale costituito nella sede della corte d'appello vicina. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del consiglio costituito in altra sede della corte d'appello piu' vicina. Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si costituisce al consiglio provinciale cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Testo vigente dal 20 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-11;12~art35 · fonte su Normattiva