Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro

Art. 36 — Notificazione delle deliberazioni

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede nonche' al procuratore generale presso la corte d'appello e ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59

7

Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ha disposto (con l'art. 57, comma 4) che "l'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1979-01-11;12~art36 · fonte su Normattiva