Ordinamento della professione di tecnologo alimentare

Art. 42 — Astensione e ricusazione

L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine regionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Sull'astensione, quando e' necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio dell'ordine regionale. Se, a seguito di astensioni o ricusazioni, viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine ne da' notizia al consiglio dell'ordine nazionale che designa altro ordine al cui consiglio vanno rimessi gli atti. Il consiglio competente a' termini del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Sull'astensione, quando e' necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio dell'ordine nazionale. Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri del consiglio dell'ordine della Lombardia, seguendo l'ordine di anzianita' di iscrizione all'albo.

Testo vigente dal 27 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art42 · fonte su Normattiva