Art. 8 — Albo dei consulenti del lavoro
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E' istituito in ogni provincia l'albo dei consulenti del lavoro. Il consulente del lavoro iscritto in un albo provinciale puo' esercitare l'attivita' professionale in tutto il territorio dello Stato. Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi provinciali. L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del diploma di abilitazione di cui e' in possesso l'iscritto. L'albo e' compilato secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni; la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianita'.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1979 al 8 maggio 2010
