Chiunque viola, le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge e' punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.
Testo vigente dal 2 dicembre 1960
Chiunque viola, le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge e' punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.
Testo vigente dal 2 dicembre 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1960-11-13;1407~art10 · fonte su Normattiva